Il sistema ANVUR di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) comprende l’insieme delle attività poste in essere ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei CdS nonché della valutazione periodica (annuale) della qualità.
I processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento sono monitorati dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).
L’accreditamento (iniziale e/o periodico) è il procedimento con cui un organo esterno valuta la qualità di un Ateneo o di un CdS allo scopo di verificare formalmente la sussistenza della capacità di assicurare particolari livelli di qualità ovvero di soddisfare determinati requisiti o criteri. L’accreditamento può considerare sia fattori organizzativi e strutturali (numero di studenti, numero di docenti, aule, biblioteche, aspetti finanziari, ecc) sia la definizione dei risultati attesi ed effettivi e la loro corrispondenza con la domanda esterna di formazione e di ricerca.
L’autovalutazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione si esplica mediante l’applicazione di un modello di AQ fondato su documenti di indirizzo delle procedure interne di progettazione, gestione, monitoraggio delle attività formative, anche mediante l’attività svolta dal Nucleo di valutazione.
La verifica esterna/valutazione consiste in un giudizio di accreditamento (ANVUR e, a livello di Ateneo, dei pareri richiesti al Nucleo di Valutazione) che verifica il possesso da parte dell’Ateneo e dei Corsi di studio (accreditamento iniziale) o la permanenza (accreditamento periodico) dei requisiti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel sistema universitario italiano.
Per il processo di accreditamento ANVUR si avvale di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), anche mediante visita in loco per verificare la corrispondenza tra produzione documentale, azioni poste in essere e requisiti di assicurazione della qualità.
Gli indicatori del sistema AVA sono coerenti con gli standard e le linee guida stabiliti dall’Associazione europea per l’AQ del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG 2015).
L’Ateneo opera in un’ottica di impianto, attuazione e implementazione delle politiche di Assicurazione della Qualità secondo le direttive ANVUR in materia di Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento (AVA) del sistema universitario.
Per assicurazione della qualità di Ateneo si intende il sistema attraverso il quale gli Organi di governo (OOGG) realizzano la propria politica della qualità. Comprende azioni di pianificazione, progettazione, messa in opera, osservazione (monitoraggio) e controllo condotte sotto la supervisione degli attori responsabili dei procedimenti.
L’Ateneo nello Statuto e nel Documento di programmazione integrata riconosce come propria la responsabilità di garantire la qualità dei propri corsi di studio e, a questo scopo, adotta un sistema di assicurazione interna di qualità; (AQ), formalizzato nel presente documento e nelle linee guida e istruzioni operative redatte dal Presidio di Qualità.
Con il Documento di programmazione integrata (piano triennale, piano strategico e politiche per la qualità), l’Ateneo individua, su base triennale, e definisce i propri obiettivi strategici e operativi (chiari, misurabili e raggiungibili), le relative azioni attuative nonché gli attori responsabili, i target e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento. La Governance (OO.GG.: Rettore, Presidente, Direttore di Dipartimento, Direttore amministrativo, CPDS, NdV) monitora annualmente l’andamento degli indicatori e individua gli scostamenti e relative azioni correttive, in una prospettiva di miglioramento continuo.
Il sistema AQ dell’Ateneo è basato su un approccio per processi. Per la corretta applicazione del sistema AQ si adotta il modello “PLAN – DO – CHECK – ACT” (Pianificare – Eseguire – Verificare - Agire), che riesce a fornire risultati quando pienamente assorbito dalla cultura dell’organizzazione ed utilizzato in maniera pratica e formalizzata nello svolgimento delle attività interne e nella erogazione dei servizi.
L’Ateneo gestisce i processi in accordo con i requisiti di AQ previsti dall’ANVUR – aggiornati al DM 1154/2021– sulla base di una mappatura dei processi di erogazione della formazione, di ricerca, di terza missione e di servizi.
Il Presidio di Qualità è il principale organismo di Ateneo preposto all'indirizzo ed alla gestione dei processi di assicurazione della qualità della formazione e della ricerca. Opera secondo i processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento previste dalle norme vigenti in ambito universitario.
Il Presidio di Qualità di Ateneo si occupa in particolare di:
promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo;
coordinare il sistema di AQ a livello di Ateneo, Dipartimento e CdS;
assicurare lo scambio di informazioni con gli attori interni della AQ (Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche, Gruppi AQ);
monitorare e supervisionare lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di AQ dell’Ateneo;
supportare le strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.
Il Presidio di Qualità di Ateneo è composto da:
Prof. Mauro Zaninelli – Presidente;
Dr. Marco Costantini – Componente, esterno;
Dr.ssa Veronica Carello – Componente, esterno;
Dr.ssa Vanda Lanzafame – Componente, esterno;
Dr.ssa Carla Prezioso – Componente, docente ateneo;
Dr. Matteo Savastano – Componente, docente ateneo;
Prof.ssa Sara Baldelli – Componente, docente ateneo;
Prof. Stefano Chiarenza – Competente, docente ateneo;
Prof.ssa Dolores Limongi – Competente, docente ateneo;
Dr.ssa Emanuela Mililli – Componente, personale tecnico amministrativo ateneo;
Luna Valeria La Volpe – Componente, studentessa ateneo.
Legge n. 240 del 30/12/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 01/01/2010 ,2, comma 2, l’art. 3, comma 1, lettera f) ed art. 4 comma 1, in cui si definiscono il ruolo dell’ANVUR nei sistemi di Accreditamento e di Valutazione Periodica e nell’elaborazione dei parametri di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie valutazioni e a riesaminare, per una sola volta e sulla base di motivata richiesta dell’istituzione interessata, i rapporti di valutazione
Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012, “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” (l’art. 8 è stato integrato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).
Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6″
Decreto Ministeriale n. 439 del 05/06/2013, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”
Decreto Ministeriale n. 168 del 18/03/2016, “Modifica dei requisiti di docenza per le Università non statali”
Decreto Ministeriale n. 635 del 08/08/2016, relativo alle Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;
Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016, che recepisce le indicazioni da parte dei Ministri dello spazio europeo dell’educazione superiore e delle ESG 2015 (sostituito dal successivo Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019);
Decreto Ministeriale n. 585 del 08/08/2018, relativo al costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel D.M. n. 987/2016;
Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (sostituito dal successivo Decreto Ministeriale n. 1154 del 14/10/2021);
Decreto Ministeriale n. 989 del 25/10/20192019, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
Decreto Legge n. 1 del 9/01/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 5 marzo 2020, “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
Decreto Ministeriale n. 289 del 25/03/2021, relativo alle Linee generali d’indirizzo della programmazione 2021-2023;
Decreto Ministeriale n. 1154 del 14/10/2021, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
L’Accreditamento iniziale consiste nell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad attivare Sedi, Scuole, Corsi di Studio (triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, dottorati di ricerca) a seguito della verifica da parte di ANVUR del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 19/2012, DM 439/2013, DM 6/2019, DM 989/2019, DM 446/2020, DM 289/2021, DM 1154/2021).
I requisiti di Accreditamento iniziale dei CdS consistono in:
Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS;
Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione;
Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative;
Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc;
Requisiti per l’AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.
Le metodologie e i criteri di valutazione sono individuati da ANVUR in coerenza con gli standard e le Linee guida europee (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area), tenuto conto che i nuovi corsi di studio devono essere istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università e da quanto previsto dal Decreto Ministeriale in vigore sull’Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio (D. Lgs. 19/2012, DM 6/2019, DM 989/2019, DM 446/2020, DM 289/2021, DM 1154/2021, DD 2711 del 22/11/2021).
L’Accreditamento periodico consiste nella verifica, da parte dell’ANVUR, tramite esame documentale a distanza e visite in loco, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte, in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all’Allegato C del D.M. 1154/2021.
L’Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS si svolge con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio.
L’Accreditamento periodico delle Sedi viene concesso dal MIUR su proposta dell’ANVUR a seguito della verifica della permanenza dei requisiti per l’Accreditamento iniziale e del soddisfacimento dei requisiti di qualità R1-4, sulla base dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). Ai sensi del D.M. 1154/2021, art. 3 la verifica deve tenere conto anche dei seguenti elementi:
analisi dei dati della relazione annuale dei NdV e delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività dell’Ateneo;
valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio, anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto dei Dipartimenti;
indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all’art. 6 dello stesso Decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale.
La durata dell’Accreditamento periodico della Sede può essere ridotta in ragione delle criticità emerse nell’esame da parte della CEV.
L’Accreditamento periodico si applica a tutte le eventuali Sedi decentrate dell’Ateneo accreditato (D.Lgs. 19/1012, DM 1154/2021) e comporta l’Accreditamento periodico di tutti i suoi Corsi di Studio e delle eventuali Sedi decentrate, a eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
Per procedere all’Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS, l’ANVUR valuta il grado di soddisfacimento dei quattro Requisiti R1-4 previsti per l’AQ. I Requisiti (R) stabiliscono i principî fondamentali attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ degli Atenei per i Dipartimenti e i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
Tali Requisiti recepiscono le indicazioni formulate dalle ESG 2015, che definiscono le linee generali per lo sviluppo dei sistemi di assicurazione interna ed esterna della qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento nello spazio europeo dell’istruzione superiore. Ciascun Requisito si declina poi in indicatori e in punti di attenzione (“quesiti” relativi ai contenuti da verificare che concorrono alla formulazione del giudizio finale di accreditamento). Il dettaglio degli indicatori e dei relativi punti di attenzione sono riportati nelle Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari (LG AVA).